Il decreto legislativo 192/2005 (modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/2006) recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativamente al rendimento energetico nell’edilizia, impone che “entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), siano dotati al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1”.
Il certificatore energetico è direttamente responsabile, attraverso l’emissione dell’attestato di certificazione energetica, della classificazione attribuita ad un edificio.
La termografia è una tecnica ispettiva di sicuro interesse alla figura del certificatore energetico. Misure da effettuarsi in che punto della parete o copertura? E’ in questo momento che la termografia diventa alleata del certificatore energetico.
Condurre misurazioni precise ed oggettive significa individuare preventivamente zone energicamente critiche ed in quei punti misurare il valore U. L’unica tecnica ispettiva che permette di rilevare preventivamente suddette aree è la termografia. Ecco che un attestato di certificazione energetica emesso sulla base di misure affidabili e precise, deve avvalersi della termografia.